Art. 7.
(Rappresentanza giovanile a livello comunale e provinciale).

      1. In conformità alle disposizioni della presente legge e del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, i comuni e le province possono riconoscere forme di consultazione dei giovani sia come singoli, sia come associazioni o aggregazioni di associazioni.